Regolamento IVASS n° 8 - SEMPLIFICAZIONI Ulteriori chiarimenti su POS – PEC – Mod. 7A e 7B
facciamo seguito alle Informative del 9 e 16 marzo e del 14 maggio 2015, per fare un po’ di chiarezza, dato il considerevole numero di quesiti arrivati in Segreteria su alcuni punti di immediato impatto.
POS – Art. 6 del Regolamento Il Regolamento 8, che armonizza la legge 221/2012 – art. 15 – ed il Decreto MiSE-MEF del 24.01. 2014, stabilisce che l’Agenzia e la Sub-Agenzia devono mettere a disposizione il POS, senza oneri a carico dei clienti, all’interno dei locali. Entrata in vigore dell’obbligo > 13.04.2015
PEC – Art. 4 del regolamento Come preannunciato dall’art. 22 – comma 15bis – l’IVASS ha sancito che gli Intermediari iscritti nelle Sezioni A (Agenti, anche se inoperativi), B (Brokers) e D (Banche e Finanziarie) sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Restano esclusi gli iscritti nella sezione E: Sub-Agenti e Collaboratori vari. L’indirizzo deve essere indicato in tutta la corrispondenza, negli atti – compreso il Mod. 7B – e nel proprio sito internet. Entrata in vigore dell’obbligo > 13.10.2015 IVASS emanerà apposito provvedimento per indicare termini e modalità di comunicazione all’Istituto degli indirizzi di PEC.
Mod. 7A e 7B – Art. 12 del Regolamento
- Affissione Mod. 7A per i per i rapporti conclusi in Agenzia / Sub-Agenzia ;
- Consegna (o trasmissione) Mod. 7B quando vi siano variazioni nei dati contenuti. Per variazione si intendono anche i dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente. Quando consegniamo il Mod. 7B è sufficiente conservare ricevuta dell’avvenuta consegna. Entrata in vigore dell’obbligo > 13.04.2015