03 Settembre 2015

Modello Unificato Generico 7A - 7B

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, aggiornati dal Regolamento IVASS n. 8/2015, l’Intermediario assicurativo ha l’obbligo di affiggere nei propri locali la comunicazione Mod. 7A in posizione visibile al pubblico.

1- Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’Intermediario consegna/trasmette al Cliente la comunicazione Mod. 7A prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

2- L’Intermediario consegna/trasmette al Contraente l’informazione Mod. 7B che contiene notizie sull’Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

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