13 Marzo 2017

Debora Falconieri

13 Marzo 2017

Marino Massa

13 Marzo 2017

Massimo Rossi

DOMANDA:

L’art. 134 comma 4 bis (recepimento legge Bersani nel Codice delle Assicurazioni) recita nell’ultima parte : “non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

Operando per più Compagnie a seguito del noto spin-off, ed essendo in presenza di norme interne contraddittorie, desideriamo conoscere la corretta interpretazione delle parole “veicolo già assicurato”.

Concretamente : È possibile applicare il beneficio del regime Bersani quando la polizza del veicolo di riferimento non è in vigore, ma il veicolo è sempre di proprietà con polizza semplicemente non rinnovata per svariati motivi (ristrutturazione etc.) e l’attestato di riferimento ha meno di 5 anni ?

 

RISPOSTA IVASS: VEDI ALLEGATO

DOMANDA:

L’art. 134 comma 4 bis (recepimento legge Bersani nel Codice delle Assicurazioni) recita:

“L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica …” ;

La Ditta Individuale è fiscalmente considerata una persona fisica ;

È possibile applicare il beneficio del regime Bersani ad una Ditta Individuale ?

 

RISPOSTA IVASS: VEDI ALLEGATO

DOMANDA:

Quando il veicolo di riferimento appartiene a più comproprietari non convivente:

1. è possibile applicare il Regime Bersani ad un ‘ulteriore veicolo della stessa tipologia’, di nuova proprietà di uno solo dei comproprietari ?

e, per estensione:

2. è possibile applicare il Regime Bersani ad un ‘ulteriore veicolo della stessa tipologia’, di nuova proprietà di un famigliare convivente di uno solo dei comproprietari ?

 

RISPOSTA IVASS: VEDI ALLEGATO

 

 

DOMANDA:

La possibilità di applicare la legge 40/2007 [cosiddetta Bersani, per la parte che interessa la classe di merito – C.d.A. art 134 comma 4 bis] anche ai famigliari conviventi può essere estesa a persona “terza” ma iscritta regolarmente nello stato di famiglia del de cuius [per es. la badante], o bisogna fare riferimento all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, che tratta la definizione di “terzi” e dunque [comma 2 lettera b)] indica famigliari e assimilati, escludendo l’ipotesi in esame?

 

RISPOSTA IVASS: VEDI ALLEGATO

 

QUESITO FIAP ALL'IVASS

PREMESSA:
1. Prendiamo atto della risposta negativa alla FAQ 1.6 del Regolam 6/2014 – Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l’aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l’aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI ?

2. Prendiamo atto della slide n° 27 presentata durante l’incontro ANAPA-IVASS del 13.05.2016:
Nel caso di collaborazione «orizzontale» tra intermediari di primo livello (art. 22, comma 10 del DL 179/2012) ciascun intermediario curerà gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete verticale di collaboratori. Gli intermediari di primo livello aventi accordi di collaborazione si presteranno reciproco supporto circa i prodotti intermediati e di nuova immissione. È preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione “orizzontale”.

QUESITO:
Premesso che l'art. 10.14 del Provvedimento IVASS 46/2016 sui reclami equipara l'Agente proponente ad un collaboratore, un Agente emittente può erogare e certificare formazione agli Agenti con lui collaboranti considerandoli facenti parte della propria Rete Distributiva, qualora possedesse i requisiti (di cui all'art. 14 comma 3/c ed alla FAQ 8.3), senza l'egida di Enti o Associazioni di categoria di cui all'art. 14 comma 1?

 

RISPOSTA IVASS

"Si fa riferimento al quesito presentato da codesta Federazione riguardo alla possibilità di erogare l’aggiornamento professionale nei casi di collaborazioni ai sensi dell’art. 22, comma 10, della Legge 221/2012, considerando l’agente proponente come un collaboratore dell’agente emittente, quale è stato ritenuto ai fini della gestione dei reclami dal provvedimento IVASS n. 46/2016 (cfr. novellato art. 10 quaterdecies del Regolamento ISVAP n. 24/2008).


In proposito si ricorda preliminarmente che, secondo quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 6/2014, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l’aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l’attività di docenza, se in possesso dei requisiti dettati dall’art. 14 comma 3, all’interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati.


Come riportato correttamente nella Vostra richiesta, anche nel caso di collaborazione “orizzontale” tra intermediari di riferimento (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell’Elenco annesso al RUI) ai sensi del citato art. 22, comma 10 della Legge 221/2012, ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione.


Ciò premesso, si precisa che in base all’art. 10 quaterdecies del Regolamento ISVAP n. 24/2008, in presenza di rapporti di collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, della Legge 221/2012 l’intermediario che collabora con quello che ha rapporti diretti con l’impresa è considerato collaboratore al limitato fine della gestione dei reclami relativi a comportamenti di intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni.


Pertanto non è consentito, al di fuori di tali ipotesi, equiparare l’intermediario (ad esempio, l’agente) proponente ad un collaboratore dell’intermediario emittente.


Si auspica tuttavia – come da Voi ricordato - che gli intermediari con accordi di collaborazione in corso si prestino reciproco supporto informativo circa i prodotti intermediati o di nuova immissione, emessi nell’ambito del rapporto stesso."

     

NORMATIVA

Art. 117 Codice delle Assicurazioni Private – SEPARAZIONE PATRIMONIALE

1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. Il limite minimo può essere elevato dall'IVASS, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

Art. 54 Regolamento 5 ISVAP – OBBLIGHI DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

1. Ai sensi dell’articolo 117 del decreto, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.

Art. 54-bis Regolamento 5 ISVAP – FIDEJUSSIONE BANCARIA

1. Le disposizioni dell’articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l’ operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.

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